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La perizia psicologica con minori: tra
empatia e gelida neutralità
Forse oggi nessuno mette più in dubbio che per
giudicare un minorenne o per tutelarne i diritti e i bisogni nel corso del suo
sviluppo, siano indispensabili conoscenze e risorse operative che rinviino alla
psicologia. L'utilizzazione di consulenze e perizie psicologiche nei
procedimenti giudiziari riguardanti minori ha avuto di recente un sensibile
incremento.
Ma qual è la funzione della perizia e della consulenza tecnica?
Si
pone innanzi tutto un problema terminologico: consulenza tecnica e perizia si
riferiscono, rispettivamente, a istituti del processo civile e del processo
penale, ma la loro funzione è sostanzialmente identica. Per capire meglio in
cosa realmente si sostanzino, possiamo usare la nozione
accolta nel nuovo codice di procedura penale (art. 220): "la perizia è
disposta quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che
richiedano competenze tecniche, scientifiche o artistiche". Quindi, sia il
perito che il consulente tecnico svolgono il medesimo ruolo di ausiliari del
giudice.
Inoltre i compiti affidati al
consulente tecnico e al perito rispondono all'esigenza di tutelare un diritto
imprescindibile: il diritto alla prova, richiamato dall'art. 24 della costituzione.
Dal diritto alla prova, sorge una questione di
fondamentale importanza: se il giudice sia obbligato a disporre consulenza tecnica o perizia anche
quando sia personalmente in possesso delle conoscenze tecniche necessarie.
Per quanto riguarda il processo civile è ormai assodato che il giudice possa prescindere dalla consulenza tecnica quando
in concreto abbia la capacità tecnica o scientifica necessaria. Diversa
sembrerebbe essere invece la procedura seguita nel processo penale, infatti con
la riforma processuale del 1995 la facoltà del giudice si trasforma in obbligo.
Naturalmente lo psicologo funge da
semplice consulente, dal momento che il giudice rimane libero
di attenersi, o meno, ai risultati della perizia, con l'onere però, di motivarne
il dissenso, qualora la sentenza sia incompatibile con le conclusioni
dell'esperto. Un simile atteggiamento di distacco da parte del giudice
sicuramente non è da considerarsi illogico per il fatto che questi,
prima, ricorra alla perizia, ammettendo la propria lacuna culturale, e poi, si
arroga il diritto di criticarne le valutazioni. Il giudice, infatti, potrebbe adottare una
posizione di opposizione nei confronti della perizia, nel caso in cui
questa non soddisfi i controlli sulla legalità del procedimento, sulla correttezza dell'attività peritale, nonché
nel caso in cui la ricostruzione dei fatti accolta dal perito non sia
rispondente ad altre acquisizioni probatorie già accolte.
Ma l'importanza del perito
psicologico risiede soprattutto nel rapporto collaborativo che
necessariamente questi intreccia con il giudice. Nella giurisdizione minorile la collaborazione tra
giudice e psicologo, infatti, è sempre stata molto intensa, tanto che comunemente
vengono mosse ai giudici minorili infondate accuse di eccesso di psicologismo,
ignorando che la legge impone loro di valorizzare al massimo gli aspetti
psicologici delle vicende di cui si occupano, in quanto obiettivo del giudice è
proprio l'interesse del minore. La giurisprudenza e la dottrina da tempo
hanno individuato il ruolo centrale che il concetto di "interesse del minore"
svolge nel diritto minorile, ma nella legge, solo in epoca recente, si rinvengono
affermazioni esplicite. A tal proposito importanza decisiva riveste
l'art. 147 c.c. che definisce l'interesse dei minori come "il rispetto delle
loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni personali". Proprio per questa particolare
finalità è molto difficile che il giudice possa svolgere correttamente il suo
lavoro senza farsi affiancare da un consulente psicologo: il giudice è
esperto di diritto, ma il diritto sostanziale e processuale che applica il
giudice specializzato è prevalentemente costituito da norme che gli
lasciano ampi margini di intervento. Tali modalità di intervento non possono
essere normativamente predeterminate, perché variano da caso a caso, anzi da
minore a minore, quindi è proprio a questo punto che diviene necessario il ruolo
del consulente psicologico, chiamato ad indicare al giudice quale sia la giusta
via da percorrere.
La collaborazione tra
giudici e psicologi è caratterizzata da un rapporto regolamentato, non
tanto da norme puntuali e precise, quanto da un rapporto dialettico tra saperi e
professionalità diverse che si fonda su uno scambio di esperienze autonomamente
maturate. Ciò non toglie che da tale collaborazione possano nascere delle
problematiche difficilmente risolvibili, dovute alle esigenze contrastanti che
caratterizzano i due tipi di prestazione. Gli psicologi sono portati a
rivendicare un tipo di rapporto con il soggetto che non si discosti troppo da
quello che accompagna il loro usuale tipo di intervento e le finalità cui esso
tende. Si ritrovano, invece, a dover fare i conti col fatto anomalo di
incontrare soggetti che non si rivolgono loro per scelta o motivazioni proprie,
ma perché indotti dal giudice sotto la spada di Damocle della sua
decisione. Una perizia è un'indagine, in questo caso, fondata
sull'osservazione dei rapporti tra le persone, perciò, da parte di chi è osservato
può essere considerata come un'invasione della propria vita privata.
Quindi la
situazione è
diversa a seconda che l'individuo da osservare sia consenziente o meno a che
qualcuno indaghi nella propria sfera intima: nel primo caso si
crea un rapporto collaborativo tra cliente e operatore psicologico (in quanto è
lo stesso cliente ad aver voluto e cercato tale rapporto); nel secondo
caso, invece, tutto è più complicato poiché mancando il consenso manca anche la
legittimazione dello psicologo ad invadere la sfera privata dell'individuo.
La situazione diventa ancora più
difficile nel momento in cui il perito è chiamato ad indagare su casi di abuso
nei confronti di minori, quando a dover essere ascoltato è proprio il minore.
Nell'intervento penale nei casi di abuso e maltrattamento in danno a minori,
infatti, gli obiettivi da perseguire sono diversi e a volte contrastanti:
c'è l'interesse a garantire un giusto processo e la
ricerca della verità, nonché la tutela della vittima perché non sia vittima
anche nel processo.
Attualmente le regole processuali salvaguardano e
considerano solo il primo di questi valori.
Si chiede al perito di adottare
atteggiamenti distaccati, imparziali nell'ascoltare il minore, per
evitare di influenzarlo. In realtà l'assenza di empatia nei confronti
dell'osservato, sia che si tratti di un adulto sia che si tratti di un minore,
può falsare, ancora di più di un atteggiamento empatico, l'esito della perizia.
Nessuno confiderebbe la propria esperienza traumatica ad uno sconosciuto se
questi si mostrasse freddo o distaccato. Quell'empatia, quell'atteggiamento di
presa in carico che spesso viene tacciata di non neutralità o di scarsa
neutralità è, al contrario, una condizione indispensabile al fine di ottenere
risultati attendibili. Un atteggiamento di distanza, di assenza di empatia,
di gelida neutralità, corrisponde ad un corretto atteggiamento "super partes",
ma non può in alcun modo rappresentare un fattore di rassicurazione per un
minore maltrattato. In molti casi la relazione che si instaura,
tra colui che interroga e colui che è interrogato, è determinante ai fini della
raccolta della sua testimonianza.
A volte l'assenza di empatia
dell'adulto che pone le domande al testimone non è causata da insensibilità, ma
dalla paura di non essere giudicati sufficientemente neutrali, da chi sta
osservando dietro lo specchio unidirezionale o, anche in assenza di osservatori
diretti, da un "Super Io" che pretenderebbe di non influenzare in alcun modo
il testimone anche solo con un sorriso, o con rinforzi positivi. Per esempio,
quante volte il magistrato, spesso consigliato dai propri ausiliari esperti in
psicologia infantile, decide di condurre l'audizione protetta del testimone
senza aver prima incontrato il bambino in questione, in nome di una neutralità,
invocata peraltro anche dal codice di procedura penale, che sarebbe considerata
una colossale sciocchezza in qualunque altro contesto in cui si debba avere a
che fare con un bambino o un adolescente spaventato.
Chiunque si appresti a far
raccontare ad un bambino un suo problema, anche ben meno grave di un abuso
sessuale, inizierebbe col fare la sua conoscenza ed instaurare con lui una
relazione che consenta al minore di potersi aprire. Nessuno psicologo
immaginerebbe mai di chiedere ad un bambino a cui è morto il papà di raccontare
il suo dramma nel corso dei primi minuti del primo colloquio. Eppure sembra che
la psicologia giuridica sia più preoccupata di auto-tutelarsi e di tutelare lo
psicologo da eventuali attacchi, che dei bisogni dei bambini e, di conseguenza,
dell'accertamento della verità.
Bibliografia essenziale di riferimento:
-
G. De Leo, M. Malagoli Togliatti, "La perizia psicologica
in età evolutiva", Giuffrè editore-Milano.
-
Cristina Roccia, Giobatta Guasto, "La perizia psicologica
nei casi di abuso sessuale ai danni dei minori".
Roberta Pichierri
Volontario Servizio Civile
Fondazione “R.
Semeraro”
Cooperativa
“Solidarietà Salento”
Servizio Civile
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